Abolizione registro infortuni e rilascio “Cruscotto infortuni”
A partire dal 24/12/2015 sarà abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni, ovvero, all’entrata in vigore dell’art. 21,
comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti
a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti
attuativi del Jobs Act, va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta
del registro infortuni.
L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva,
ha realizzato un cruscotto nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore
di lavoro all’Inail.
Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza nell’area
dei servizi online del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale
parametro per la ricerca dei dati infortunistici.
E’ possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report.
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Formazione per la sicurezza nelle Pmi, pubblicato bando Inail da 14,5 milioni di euro
Avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2016 un bando Inail che ha l’obiettivo di finanziare campagne formative destinate a datori di lavoro,
lavoratori, Rsl di micro e Pmi, piccoli imprenditori.
Destinatari delle attività formative saranno datori lavoro, lavoratori, lavoratori stagionali, Rsl Rlst di Pmi e microimprese, piccoli
imprenditori (art. 2083 del Codice civile: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti
e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”),
soggetti individuati ex art. 21 Testo Unico sicurezza lavoro (imprese familiari, autonomi).
Per avere informazioni:
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Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Il 25 gennaio u.s. Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un'intesa con cui si dà attuazione all'Accordo quadro delle Parti sociali
europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
Nell'intesa viene sottolineato che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile e che
la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza, così come
definiti nell'Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007, di cui si è provveduto a redigere una traduzione concordata, allegata all'intesa.
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Oneri di sicurezza aziendali, il Consiglio di Stato chiarisce in maniera definitiva che vanno indicati sempre, anche quando il bando non lo prevede
In tutte le gare di appalti le imprese devono specificare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali, anche detti costi di sicurezza interni.
I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza 5873 del 30 dicembre 2015, hanno ribadito che l’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza costituisce
un “precetto imperativo” per qualsiasi gara pubblica di lavori, servizi o forniture.
Pertanto ciascuna
impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali: si tratta a tutti gli effetti di un obbligo
che integra
“dall’esterno” la disciplina di gara; anche in caso si verificasse (per assurdo) che il bando di gara dovesse escludere le imprese da tale obbligo, esso va ricondotto alle disposizioni di legge.
In definitiva, gli oneri della sicurezza aziendali vanno sempre specificati nell’offerta.
Sentenza del Consiglio di Stato del 30 dicembre 2015, n. 5873
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Formazione: Nuovo Accordo Stato-Regioni Del 7 Luglio 2016
In data
7 luglio 2016 è stato approvato il
nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per
responsabili ed addetti dei
servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
L’accordo del 7 Luglio 2016 sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi alla formazione dei diversi
soggetti della sicurezza.
L’argomento principale dell’accordo è la FORMAZIONE DEGLI RSPP ed ASPP, tuttavia ha una valenza trasversale in quanto modifica anche altri accordi in
materia di formazione generale, formazione specifica, requisiti dei docenti, formazione a distanza ecc.
Le principali novità contenute nel testo sono:
- nuova articolazione del percorso formativo per RSPP e ASPP: moduli: A, B e C.
- aggiornamento: indipendentemente dal settore, è previsto l’aggiornamento di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP;
- Limitazione fino al 50% delle ore di aggiornamento tramite partecipazione a convegni;
- rivisitazione dei soggetti formatori autorizzati (esclusione espressa degli Enti non accreditati, delle Associazioni sindacali e datoriali meno rappresentative e degli Enti bilaterali);
- esoneri: ampliamento della lista delle lauree che si considerano titolo di studio esonerante per la frequentazione dei corsi (Allegato A art. 1);
- Fad ed e-learning: rivisitati gli accordi del 21.12.11 relativamente alla formazione in modalità e-learning (allegato II). I corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo.
- modalità e-learning – rischio basso lavoratori: possibilità di fruire dei corsi in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II per le organizzazione classificate a rischio basso (rif. punto 12.7).
- lavoro somministrato: allineamento alla normativa nazionale – l’informazione e l’addestramento sono a carico del somministratore se non specificato diversamente nel contratto. L’utilizzatore è tenuto a formare il lavoratore sulle proprie procedure specifiche;
- obbligo di erogare i corsi di formazione antincendio, primo soccorso e RLS in modalità frontale (vietato il ricorso all’ e-learning e alla fad).
- libretto formativo del cittadino, l’accordo individua – in allegato IV – un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione.
- requisiti dei docenti: i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs81/08. La qualifica riguarda tutti i docenti coinvolti. In precedenza, tale requisito era previsto solo per la formazione generale, specifica, dirigenti, preposti, ora è estesa a tutte le materie riguardanti la sicurezza del lavoro tranne primo soccorso ed antincendio.
Entrata in vigore
Il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non è ancora in vigore.
Entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP potranno ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’ accordo del 26 gennaio 2006.
Formazione RSPP e ASPP
Modulo A: invariato nel numero di ore, ma possibile ora in e-learning
Modulo C: invariato
Macro modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il suddetto modulo è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione dei 4 per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella seguente.
Sono stabiliti dei percorsi integrativi di formazione per gli RSPP, con formazione pregressa, che desiderino cambiare settore di attività.
Viene stabilito un riconoscimento della formazione pregressa rispetto a quella prevista dal nuovo accordo.
AGGIORNAMENTO
Cambiano le modalità per l’aggiornamento di RSPP e ASPP e viene cancellato il riferimento al macrosettore di appartenenza. Le ore dell’aggiornamento sono
fisse per tutti:
– RSPP: 40 ore nel quinquennio
– ASPP: 20 ore nel quinquennio
Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore, la frequenza del
Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP
e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Fino al 50% di tali ore di aggiornamento possono essere assolte con la frequenza a convegni o seminari, senza numero massimo di partecipanti.
Questa regola si estende anche all’aggiornamento previsto per lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, rls.
Gli RSPP e ASPP già formati potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le nuove e più favorevoli regole previste
dall’Accordo (rispettivamente 40 o 20 ore complessive; viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).
Formazione Specifica dei Lavoratori
L’accordo va a modificare i contenuti di altre norme e accordi, in particolare, prevede che anche la formazione specifica dei lavoratori
a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning.
Macrosettori
Viene ribadito il principio secondo cui prevale la concerta attività svolta dai lavoratori piuttosto che il mero inquadramento aziendale,
sia in aumento sia in diminuzione del livello di rischio. Questo rileva per la formazione del Datore di lavoro rspp e dei lavoratori stessi.
Norme di dettaglio
L’Allegato V dell’Accordo presenta una tabella riassuntiva relativa aicriteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione.
Nelle tabelle di sintesi sono indicati per ogni corso: durata, requisiti docenti, modalità di somministrazione e di verifica, numero massimo di partecipanti,
necessità aggiornamento.
Tra le novità, qui, viene stabilito che l’aggiornamento degli RLS è sempre annuale, anche nelle aziende con meno di 15 lavoratori.
(sul punto, la norma è lacunosa)
Un’ulteriore modifica rilevante rispetto al passato riguarda l’abolizione della possibilità di frequentare in e-learning sia la formazione
che l’aggiornamento RLS ed antincendio.
Viene prevista la consegna diretta degli attestati ai corsisti e non più per il tramite dell’azienda di appartenenza.
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Prorogato l’obbligo dell’abilitazione all’uso di macchine agricole
Approvata il 23 febbraio 2017, la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 - relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
(cosiddetto decreto milleproroghe) - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017. E il testo è entrato in vigore il 1° marzo 2017.
Con la legge è stata di nuovo ulteriormente prorogata, come era avvenuto con il “decreto del fare”, l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso
delle macchine agricole, che è ora differita al 31 dicembre 2017. E si indica che i corsi di aggiornamento devono essere effettuati entro dodici mesi da tale
data (entro il 31 dicembre 2018).